Avvertenza:

    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  195,  corredato  delle  relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   direttiva  2003/4/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico
all'informazione  ambientale,  che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
  Visto  il  decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante
attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,   e   successive   modificazioni,  recante  regolamento  per  la
disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
16 giugno 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto,  nello  stabilire i principi generali in
materia di informazione ambientale, e' volto a:
    a) garantire  il  diritto  d'accesso  all'informazione ambientale
detenuta   dalle  autorita'  pubbliche  e  stabilire  i  termini,  le
condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
    b) garantire,   ai   fini   della  piu'  ampia  trasparenza,  che
l'informazione  ambientale  sia  sistematicamente  e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di  telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati
facilmente  consultabili,  promuovendo  a  tale fine, in particolare,
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.
          41 del 14 febbraio 2003.
              - La  direttiva  90/313/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 158 del 23 giugno 1990.
              - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni
          per      l'adempimento     degli     obblighi     derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
          comunitaria 2003)».
              - Il  decreto  legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39,
          reca:  «Attuazione  della direttiva 90/313/CEE, concernente
          la  liberta'  di  accesso  alle  informazioni in materia di
          ambiente».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
          1992,  n.  352,  reca: «Regolamento per la disciplina delle
          modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
          di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
          dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, comma 2, della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante:  «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi»:
              «2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
          rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
          ai sensi del comma 1.».
              - La  legge  8 luglio  1986, n. 349, reca: «Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale».
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali».
              - Il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, reca:
          «Codice dell'amministrazione digitale».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie locali». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          Nazionale   dei  Comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  Province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  Nazionale  Comuni, Comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».